








Il Bando Tecnologie Strategiche sostiene progetti complessi di sviluppo sperimentale, eventualmente integrati da attività di ricerca industriale, realizzati da partenariati tra PMI e Grandi Imprese con l’obiettivo di:
Possono presentare domanda di partecipazione al bando Tecnologie Strategiche, partenariati di imprese composti da piccole o medie imprese (PMI) in collaborazione con grandi imprese (GI).
I partenariati devono essere formalizzati mediante specifico Accordo di Partenariato e devono prevedere la partecipazione di almeno 2 imprese e fino a un massimo di 8 imprese, autonome tra loro, di cui almeno una PMI e una GI. Le imprese devono possedere i seguenti requisiti:
Ciascuna impresa non può, singolarmente, sostenere più del 70% delle spese ammesse per il progetto. I partenariati che presentano domanda sulla misura sono formalizzati al momento della presentazione del progetto e i Partner non possono subire variazioni societarie con modifica di codice fiscale prima della concessione dell’agevolazione.
Sono ammissibili progetti di sviluppo sperimentale, eventualmente integrati da attività di ricerca industriale strettamente connesse e accessorie.
I progetti devono riguardare lo sviluppo di soluzioni innovative in ambiti strategici come:
I progetti devono essere coerenti con la Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) 2021–2027 della Regione Lombardia.
Il bando ha una dotazione finanziaria iniziale pari ad € 40.006.935:
L’agevolazione, nella forma di contributo a fondo perduto:
I progetti devono prevedere un importo di spesa non inferiore a € 5.000.000 e devono concludersi entro 30 mesi dalla data di concessione. L’agevolazione concessa per singolo Partenariato non potrà essere superiore a € 8.000.000 euro.
N.B. la componente di Ricerca Industriale non può superare il 30% delle spese totali ammissibili per partner.
Non saranno ammissibili le fatture di importo imponibile complessivo inferiore a € 1.000.
Le agevolazioni previste sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese e qualificabili sia come non aiuti che come aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE, ivi incluse quelle concesse a titolo “de minimis” nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalle rispettive regolamentazioni di riferimento.